(Testo unico-art. 32)
 
                              Art. 32. 
 
               (Art. 1 legge 3 luglio 1875, n. 2600). 
 
  Il contributo annuo, che secondo l'art. 6 le provincie e gli  altri
interessati debbono pagare in parti uguali allo Stato, per  le  opere
idrauliche di 2ยช categoria, sara' stabilito per  la  durata  di  ogni
decennio nella meta' della media delle  spese  occorse  nel  decennio
precedente per le opere medesime. 
 
  Esso sara'  determinato  con  decreto  Reale,  sentiti  i  Consigli
provinciali e  previo  parere  del  Consiglio  superiore  dei  lavori
pubblici e del Consiglio di Stato. 
 
  Il contributo massimo competente annualmente a  ciascuna  provincia
non dovra' mai superare il ventesimo della  sua  imposta  principale,
terreni e fabbricati. 
 
  Similmente le quote annuali che dovranno pagare i singoli  Consorzi
degl'interessati non dovranno mai superare i cinque  centesimi  della
rispettiva imposta principale, terreni e fabbricati. 
 
  Tutte le eccedenze ricadranno a carico dello Stato. 
 
  Le  rendite  patrimoniali  dei  Consorzi   stabilmente   costituite
continueranno ad andare in  diminuzione  del  carico  complessivo,  a
sensi dell'art. 6. Le rendite nuove o nuovamente reperibili  andranno
a tutto favore dei Consorzi. 
 
  Qualunque diminuzione si  verificasse  sopra  le  dette  rendite  e
patrimoni per fatto dell'Amministrazione pubblica nell'esecuzione dei
lavori non dara' luogo ad alcuna indennita'.