Art. 32. (Art. 1 legge 3 luglio 1875, n. 2600). Il contributo annuo, che secondo l'art. 6 le provincie e gli altri interessati debbono pagare in parti uguali allo Stato, per le opere idrauliche di 2ยช categoria, sara' stabilito per la durata di ogni decennio nella meta' della media delle spese occorse nel decennio precedente per le opere medesime. Esso sara' determinato con decreto Reale, sentiti i Consigli provinciali e previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato. Il contributo massimo competente annualmente a ciascuna provincia non dovra' mai superare il ventesimo della sua imposta principale, terreni e fabbricati. Similmente le quote annuali che dovranno pagare i singoli Consorzi degl'interessati non dovranno mai superare i cinque centesimi della rispettiva imposta principale, terreni e fabbricati. Tutte le eccedenze ricadranno a carico dello Stato. Le rendite patrimoniali dei Consorzi stabilmente costituite continueranno ad andare in diminuzione del carico complessivo, a sensi dell'art. 6. Le rendite nuove o nuovamente reperibili andranno a tutto favore dei Consorzi. Qualunque diminuzione si verificasse sopra le dette rendite e patrimoni per fatto dell'Amministrazione pubblica nell'esecuzione dei lavori non dara' luogo ad alcuna indennita'.