(Testo unico-art. 33)
 
                              Art. 33. 
 
               (Art. 2 legge 3 luglio 1875, n. 2600). 
 
  Le provincie ed i Consorzi  interessati  alle  spese,  di  cui  nel
precedente articolo, dovranno versare le quote rispettive nelle Casse
erariali nei modi e termini della imposta fondiaria. 
 
  Non esistendo Consorzi e finche' non siano organizzati a  forma  di
legge, il Governo ha facolta' di provvedere all'esazione della  quota
spettante  alla  massa  degl'interessati,  ripartendola  in   ragione
dell'imposta diretta sui beni compresi  nei  perimetri  stabiliti,  a
termini dell'art. 175 dellla legge 20 marzo 1865, n.  2248,  allegato
F. 
 
  Tutti i prodotti degli argini e delle golene che fanno parte  della
rendita patrimoniale dei  Consorzi,  come  nell'articolo  precedente,
saranno concessi preferibilmente in affitto ai proprietari frontisti,
rispettando tutti i diritti legalmente acquisiti dai frontisti stessi
o dai terzi.