Art. 33. (Art. 2 legge 3 luglio 1875, n. 2600). Le provincie ed i Consorzi interessati alle spese, di cui nel precedente articolo, dovranno versare le quote rispettive nelle Casse erariali nei modi e termini della imposta fondiaria. Non esistendo Consorzi e finche' non siano organizzati a forma di legge, il Governo ha facolta' di provvedere all'esazione della quota spettante alla massa degl'interessati, ripartendola in ragione dell'imposta diretta sui beni compresi nei perimetri stabiliti, a termini dell'art. 175 dellla legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F. Tutti i prodotti degli argini e delle golene che fanno parte della rendita patrimoniale dei Consorzi, come nell'articolo precedente, saranno concessi preferibilmente in affitto ai proprietari frontisti, rispettando tutti i diritti legalmente acquisiti dai frontisti stessi o dai terzi.