(Testo unico-art. 34)
 
                              Art. 34. 
 
               (Art. 3 legge 3 luglio 1875, n. 2600). 
 
  Le disposizioni dell'art. 32  saranno  applicate  a  commisurare  i
contributi in tutte le spese  per  le  opere  idrauliche  di  seconda
categoria eseguite dopo l'attivazione  della  legge  20  marzo  1865,
allegato F.