(Testo unico-art. 35)
 
                              Art. 35. 
 
             (Art. 113 legge 20 marzo 1865, allegato F). 
 
  I Consorzi istituiti unicamente per concorrere  nelle  spese  delle
opere della seconda categoria hanno l'esclusiva amministrazione delle
rispettive rendite di qualunque natura, e debbono  essere  consultati
previamente, quando vogliasi procedere ad opere nuove straordinarie. 
 
  Nelle rendite e doti dei Cosorzi sono  compresi  i  prodotti  degli
argini e golene. 
 
  Alle rappresentanze di tali Consorzi spetta pure il provvedere  pel
riparto delle imposizioni, per la  loro  esazione  e  pel  versamento
nelle casse dello Stato.