(Accordo - Art. 20)
                             Articolo 20 
 
  1. Le Amministrazioni doganali dispongono  affinche'  i  funzionari
dei  loro  servizi  incaricati  d'individuare  o  di  perseguire   le
infrazioni doganali siano in contatto personale e diretto. 
  2. Le Amministrazioni doganali fissano disposizioni dettagliate per
agevolare l'applicazione del presente Accordo. 
  3. Viene istituita una Commissione mista  italo-argentina  composta
rispettivamente   dal   Direttore   dell'Agenzia   delle   Dogane   e
dall'Amministratore Federale  delle  Entrate  Pubbliche  o  dai  loro
rappresentanti, assistiti da esperti, che si riunira'  quando  se  ne
ravvisi  la  necessita',  previa  richiesta  dell'una  o   dell'altra
Amministrazione,  per  seguire  l'evoluzione  del  presente  Accordo,
nonche' per ricercare soluzioni agli eventuali problemi che dovessero
sorgere. 
  4. Le controversie per  le  quali  non  vengano  trovate  soluzioni
amichevoli sono regolate per via diplomatica.