Articolo 20 1. Le Amministrazioni doganali dispongono affinche' i funzionari dei loro servizi incaricati d'individuare o di perseguire le infrazioni doganali siano in contatto personale e diretto. 2. Le Amministrazioni doganali fissano disposizioni dettagliate per agevolare l'applicazione del presente Accordo. 3. Viene istituita una Commissione mista italo-argentina composta rispettivamente dal Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dall'Amministratore Federale delle Entrate Pubbliche o dai loro rappresentanti, assistiti da esperti, che si riunira' quando se ne ravvisi la necessita', previa richiesta dell'una o dell'altra Amministrazione, per seguire l'evoluzione del presente Accordo, nonche' per ricercare soluzioni agli eventuali problemi che dovessero sorgere. 4. Le controversie per le quali non vengano trovate soluzioni amichevoli sono regolate per via diplomatica.