ARTICOLO 79 Trattamento della nazione piu' favorita 1. Per quanto attiene alle misure che incidono sulla prestazione transfrontaliera di servizi disciplinata dal presente capo: a) la parte CE accorda ai servizi e ai prestatori di servizi degli Stati del CARIFORUM firmatari un trattamento non meno favorevole del trattamento piu' favorevole applicabile ai servizi e ai prestatori di servizi simili di un qualsiasi paese terzo con il quale essa concluda un accordo di integrazione economica successivamente alla firma del presente accordo; b) gli Stati del CARIFORUM firmatari accordano ai servizi e ai prestatori di servizi della parte CE un trattamento non meno favorevole del trattamento piu' favorevole applicabile ai servizi e ai prestatori di servizi simili di una qualsiasi grande economia commerciale con la quale essi concludano un accordo di integrazione economica successivamente alla firma del presente accordo. 2. Qualora una parte o uno Stato del CARIFORUM firmatario concluda un accordo di integrazione economica regionale che istituisca un mercato interno o imponga alle parti del suddetto accordo un ravvicinamento significativo delle legislazioni in vista dell'eliminazione degli ostacoli non discriminatori agli scambi di servizi, non rientra nell'ambito di applicazione del paragrafo 1(1) il trattamento che tale parte o Stato del CARIFORUM firmatario accorda ai servizi e ai prestatori di servizi di paesi terzi nei settori interessati dal mercato interno o dal ravvicinamento significativo delle legislazioni. 3. Gli obblighi di cui al paragrafo 1 non si applicano al trattamento concesso: a) in base a misure che prevedono il riconoscimento di qualifiche, licenze o a misure prudenziali conformi all' VII del GATS o al suo allegato sui servizi finanziari; b) in base a un accordo o un'intesa internazionali riguardanti in tutto o in parte l'imposizione fiscale; oppure c) in base a misure rientranti nella clausola di esonero dal trattamento della nazione piu' favorita (NPF), elencate conformemente a quanto prescrive l'articolo II, paragrafo 2, del GATS. 4. Ai fini della presente disposizione, per "grande economia commerciale" si intende un paese sviluppato oppure un paese che l'anno prima dell'entrata in vigore dell'accordo di integrazione economica di cui al paragrafo 1 rappresentava una quota delle esportazioni mondiali di merci superiore all'1%, oppure un gruppo di paesi, agenti singolarmente, collettivamente o nell'ambito di un accordo di integrazione economica, che nel suo insieme rappresentava, l'anno prima dell'entrata in vigore dell'accordo di integrazione economica di cui al paragrafo 1, una quota delle esportazioni mondiali di merci superiore all'1,5%(2). 5. Le parti avviano consultazioni qualora uno Stato del CARIFORUM firmatario diventi parte di un accordo di integrazione economica con un soggetto terzo di cui al paragrafo 1, lettera b), e tale accordo preveda per tale soggetto terzo un trattamento piu' favorevole di quello concesso a norma del presente accordo dallo Stato del CARIFORUM firmatario alla parte CE. Le parti possono decidere se lo Stato del CARIFORUM firmatario abbia il diritto di negare alla parte CE il trattamento piu' favorevole previsto dall'accordo di integrazione economica. Il Consiglio congiunto CARIFORUM-CE puo' adottare le misure necessarie all'adeguamento delle disposizioni del presente accordo. ---------- (1) Al momento della firma del presente accordo si considerano pienamente rientranti in questa eccezione lo Spazio economico europeo, gli accordi di preadesione all'Unione europea, il mercato e l'economia unici della CARICOM, l'accordo di libero scambio tra la CARICOM e la Repubblica dominicana. (2) Ai fini di questo calcolo si fa ricorso ai dati ufficiali dell'OMC sui principali esportatori nel commercio internazionale di merci (escludendo gli scambi intracomunitari).