(Accordo - Art. 79)
                             ARTICOLO 79 
 
               Trattamento della nazione piu' favorita 
 
1. Per quanto attiene alle  misure  che  incidono  sulla  prestazione
transfrontaliera di servizi disciplinata dal presente capo: 
a) la parte CE accorda ai servizi e ai prestatori  di  servizi  degli
Stati del CARIFORUM firmatari un trattamento non meno favorevole  del
trattamento piu' favorevole applicabile ai servizi e ai prestatori di
servizi simili di un qualsiasi paese terzo con il quale essa concluda
un accordo di integrazione economica successivamente alla  firma  del
presente accordo; 
b) gli Stati del  CARIFORUM  firmatari  accordano  ai  servizi  e  ai
prestatori  di  servizi  della  parte  CE  un  trattamento  non  meno
favorevole del trattamento piu' favorevole applicabile ai  servizi  e
ai prestatori di servizi simili  di  una  qualsiasi  grande  economia
commerciale con la quale essi concludano un accordo  di  integrazione
economica successivamente alla firma del presente accordo. 
2. Qualora una parte o uno Stato del CARIFORUM firmatario concluda un
accordo di integrazione economica regionale che istituisca un mercato
interno o imponga alle parti del suddetto accordo  un  ravvicinamento
significativo delle legislazioni  in  vista  dell'eliminazione  degli
ostacoli non discriminatori  agli  scambi  di  servizi,  non  rientra
nell'ambito di applicazione del paragrafo  1(1)  il  trattamento  che
tale parte o Stato del CARIFORUM firmatario accorda ai servizi  e  ai
prestatori di servizi di paesi  terzi  nei  settori  interessati  dal
mercato   interno   o   dal   ravvicinamento   significativo    delle
legislazioni. 
3. Gli obblighi di cui al paragrafo 1 non si applicano al trattamento
concesso: 
a) in base a misure che prevedono il  riconoscimento  di  qualifiche,
licenze o a misure prudenziali conformi all' VII del GATS  o  al  suo
allegato sui servizi finanziari; 
b) in base a un accordo o  un'intesa  internazionali  riguardanti  in
tutto o in parte l'imposizione fiscale; oppure 
c) in  base  a  misure  rientranti  nella  clausola  di  esonero  dal
trattamento della nazione piu' favorita (NPF), elencate conformemente
a quanto prescrive l'articolo II, paragrafo 2, del GATS. 
4.  Ai  fini  della  presente  disposizione,  per  "grande   economia
commerciale" si intende un  paese  sviluppato  oppure  un  paese  che
l'anno prima dell'entrata  in  vigore  dell'accordo  di  integrazione
economica di  cui  al  paragrafo  1  rappresentava  una  quota  delle
esportazioni mondiali di merci superiore all'1%, oppure un gruppo  di
paesi, agenti singolarmente,  collettivamente  o  nell'ambito  di  un
accordo di integrazione economica, che nel suo insieme rappresentava,
l'anno prima dell'entrata  in  vigore  dell'accordo  di  integrazione
economica di  cui  al  paragrafo  1,  una  quota  delle  esportazioni
mondiali di merci superiore all'1,5%(2). 
5. Le parti avviano consultazioni qualora  uno  Stato  del  CARIFORUM
firmatario diventi parte di un accordo di integrazione economica  con
un soggetto terzo di cui al paragrafo 1, lettera b), e  tale  accordo
preveda per tale soggetto terzo un  trattamento  piu'  favorevole  di
quello  concesso  a  norma  del  presente  accordo  dallo  Stato  del
CARIFORUM firmatario alla parte CE. Le parti possono decidere  se  lo
Stato del CARIFORUM firmatario abbia il diritto di negare alla  parte
CE  il  trattamento  piu'   favorevole   previsto   dall'accordo   di
integrazione economica.  Il  Consiglio  congiunto  CARIFORUM-CE  puo'
adottare le misure necessarie all'adeguamento delle disposizioni  del
presente accordo. 
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(1) Al momento  della  firma  del  presente  accordo  si  considerano
pienamente  rientranti  in  questa  eccezione  lo  Spazio   economico
europeo, gli accordi di preadesione all'Unione europea, il mercato  e
l'economia unici della CARICOM, l'accordo di libero  scambio  tra  la
CARICOM e la Repubblica dominicana. 
(2) Ai fini di  questo  calcolo  si  fa  ricorso  ai  dati  ufficiali
dell'OMC sui principali esportatori nel commercio  internazionale  di
merci (escludendo gli scambi intracomunitari).