(Regolamento-art. 103)
 
                              Art. 103. 
 
 
  I contratti sono approvati con decreto. 
 
  Il ministro puo' delegare l'approvazione dei contratti sul progetto
dei quali non sia necessario l'avviso del consiglio di Stato. 
 
  Non puo' pero' essere mai delegata l'approvazione di  un  contratto
al funzionario  dal  quale  fu  stipulato,  salvo  il  caso  previsto
nell'ultimo comma dell'art. 19 della legge e  nell'articolo  105  del
presente regolamento.