Art. 104. Le convenzioni e i contratti, sui quali siasi pronunciato il consiglio di Stato, ai sensi dell'art. 12, n. 5 del testo unico di legge sul consiglio medesimo, modificato con l'articolo 4 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2840, e che debbano essere approvati per legge, sono presentati al Parlamento ai termini dell'articolo 29 della legge, di concerto col ministro delle finanze. Quelli, di tali convenzioni e contratti, per i quali non occorra l'approvazione per legge, non possono essere approvati e resi esecutivi, ove manchino le corrispondenti disponibilita' sui fondi inscritti in bilancio, se non siano previamente autorizzati gli stanziamenti necessari.