(Regolamento-art. 104)
 
                              Art. 104. 
 
 
  Le convenzioni e  i  contratti,  sui  quali  siasi  pronunciato  il
consiglio di Stato, ai sensi dell'art. 12, n. 5 del  testo  unico  di
legge sul consiglio medesimo, modificato  con  l'articolo  4  del  R.
decreto 30 dicembre 1923, n. 2840, e che debbano essere approvati per
legge, sono presentati al  Parlamento  ai  termini  dell'articolo  29
della legge, di concerto col ministro delle finanze. 
 
  Quelli, di tali convenzioni e contratti, per i  quali  non  occorra
l'approvazione  per  legge,  non  possono  essere  approvati  e  resi
esecutivi, ove manchino le corrispondenti  disponibilita'  sui  fondi
inscritti in bilancio,  se  non  siano  previamente  autorizzati  gli
stanziamenti necessari.