(Regolamento-art. 105)
 
                              Art. 105. 
 
 
  La facolta' di cui all'ultimo comma dell'art.  19  della  legge  e'
conferita mediante decreto ministeriale, da  registrarsi  alla  Corte
dei conti, quando il presunto importo degli oggetti da vendere superi
le lire ventimila. 
 
  La facolta' stessa puo' essere data preventivamente  con  efficacia
continuativa, dopo sentito il parere del consiglio  di  Stato  e  con
decreto registrato alla Corte dei conti, per tutti quei contratti pei
quali concorrano costantemente e periodicamente  le  circostanze  che
danno luogo alla eccezione stabilita nel comma stesso.