(Regolamento-art. 107)
 
                              Art. 107. 
 
 
  I ministri e le autorita' delegate per l'approvazione dei contratti
verificano  la  regolarita'  della   seguita   stipulazione,   e   la
conformita' dei patti stipulati coi  capitoli  d'oneri,  e  le  altre
condizioni e clausole prestabilite. 
 
  Se nelle trattative occorse e nella stipulazione di un contratto si
fosse variata  alcuna  delle  condizioni  prestabilite,  o  altre  ne
fossero state eliminate ed altre aggiunte, e se gia' sul progetto del
contratto fosse stato sentito il parere del consiglio  di  Stato,  e'
necessario, prima di approvare e  rendere  eseguibile  il  contratto,
sentire il parere del  consiglio  medesimo  sulla  convenienza  delle
occorse modificazioni.