(Regolamento-art. 110)
 
                              Art. 110. 
 
 
  Il decreto di approvazione dei contratti deve contenere le seguenti
indicazioni: 
 
    1° la data del contratto; 
 
    2° il cognome e il nome del contraente o la ditta; 
 
    3° la fornitura, il trasporto, il lavoro da  farsi,  la  cosa  da
locarsi o da cedersi, ed ogni altro oggetto del contratto; 
 
    4° la somma intiera, che importa il contratto stipulato; 
 
    5° il capitolo del bilancio al quale deve imputarsi  l'entrata  o
la spesa derivante dal contratto.