(Regolamento-art. 111)
 
                              Art. 111. 
 
 
  Nei decreti di approvazione dei contratti per lavori,  forniture  o
trasporti, deve essere indicata la somma dell'entrata o  della  spesa
che ne derivi per  lo  Stato;  e  nei  decreti  di  approvazione  dei
contratti pe' quali segua variazione nel valore del patrimonio  dello
Stato,  dev'essere  indicato  il   montare   dell'aumento   o   della
diminuzione corrispondente. 
 
  Quando queste somme non possano accertarsi in  modo  determinato  e
preciso, sono indicate in via di approssimazione. 
 
  In questo caso, le variazioni che occorra di arrecare in piu' o  in
meno alle somme presuntive di entrata o di spesa,  di  aumento  o  di
diminuzione nel patrimonio, sono approvate di  volta  in  volta,  con
decreti motivati del competente ministro da registrarsi, ove cio' sia
prescritto, alla Corte dei conti. 
 
  Deve pero'  sentirsi  il  consiglio  di  Stato,  allorquando  colle
variazioni da introdurre si ecceda il limite di somma oltre il  quale
il consiglio medesimo deve dare il suo parere.