(Regolamento-art. 112)
 
                              Art. 112. 
 
 
  I  lavori  addizionali  debbono  essere  approvati   dalla   stessa
autorita' che approvo' il contratto pei lavori principali, e  debbono
osservarsi le stesse formalita' seguite pel contratto principale, non
ostante che in questo fosse stato stipulato l'obbligo dell'impresario
di eseguire anche i lavori addizionali ai prezzi ed  alle  condizioni
stabilite.