Art. 112. I lavori addizionali debbono essere approvati dalla stessa autorita' che approvo' il contratto pei lavori principali, e debbono osservarsi le stesse formalita' seguite pel contratto principale, non ostante che in questo fosse stato stipulato l'obbligo dell'impresario di eseguire anche i lavori addizionali ai prezzi ed alle condizioni stabilite.