(Regolamento-art. 113)
 
                              Art. 113. 
 
 
  Per gravi motivi di interesse pubblico o dello Stato, il ministro o
l'autorita' delegata per l'approvazione, puo'  negare  l'approvazione
ai contratti anche se riconosciuti regolari. 
 
  L'autorita' delegata, nel caso in cui non ritenga di  approvare  il
contratto, ne riferisce al ministro.