Art. 114. Quando nel capitolato di oneri o nello schema del contratto sia stabilito un termine per l'approvazione, il contraente ha diritto di essere liberato da ogni suo impegno, ove entro il termine stesso non venga emesso il decreto di approvazione. All'uopo egli deve notificare all'amministrazione appaltante la sua volonta' di sciogliersi dall'impegno mediante dichiarazione che pero' rimane priva di effetti, se prima che pervenga all'amministrazione, il decreto di approvazione sia stato gia' emesso. Il contraente dichiaratosi sciolto dall'impegno assunto non puo' pretendere compenso di sorta.