(Regolamento-art. 114)
 
                              Art. 114. 
 
 
  Quando nel capitolato di oneri o nello  schema  del  contratto  sia
stabilito un termine per l'approvazione, il contraente ha diritto  di
essere liberato da ogni suo impegno, ove entro il termine stesso  non
venga emesso il decreto di approvazione. 
 
  All'uopo egli deve notificare all'amministrazione appaltante la sua
volonta' di sciogliersi dall'impegno mediante dichiarazione che pero'
rimane priva di effetti, se prima che  pervenga  all'amministrazione,
il decreto di approvazione sia stato gia' emesso. 
 
  Il contraente dichiaratosi sciolto dall'impegno  assunto  non  puo'
pretendere compenso di sorta.