(Regolamento-art. 116)
 
                              Art. 116. 
 
 
  La Corte dei conti,  nel  comunicare  al  Parlamento  l'elenco  dei
contratti di cui all'art. 20 della legge, indica di ciascun contratto
l'oggetto, la durata, il prezzo di previsione e quello stipulato,  il
nome e il domicilio dei contraenti e se il contratto sia stato  fatto
all'asta pubblica, a licitazione privata, per appalto  concorso  o  a
trattativa privata.