(Codice Penale-art. 120)
                              Art. 120. 
 
                        (Diritto di querela) 
 
  Ogni persona offesa da  un  reato  per  cui  non  debba  procedersi
d'ufficio o dietro richiesta o istanza ha diritto di querela. 
 
  Per i minori degli anni quattordici e per gli interdetti a  cagione
d'infermita' di mente,  il  diritto  di  querela  e'  esercitato  dal
genitore o dal tutore. 
 
  I minori che hanno compiuto gli anni quattordici e gli  inabilitati
possono esercitare il diritto di querela, e possono altresi', in loro
vece, esercitarlo  il  genitore  ovvero  il  tutore  o  il  curatore,
nonostante ogni  contraria  dichiarazione  di  volonta',  espressa  o
tacita, del minore o dell'inabilitato.