Art. 124.
(Termine per proporre la querela. Rinuncia)
Salvo che la legge disponga altrimenti, il diritto di querela non
puo' essere esercitato, decorsi tre mesi dal giorno della notizia del
fatto che costituisce il reato.
Il diritto di querela non puo' essere esercitato se vi e' stata
rinuncia espressa o tacita da parte di colui al quale ne spetta
l'esercizio.
Vi e' rinuncia tacita, quando chi ha facolta' di proporre querela
ha compiuto fatti incompatibili con la volonta' di querelarsi.
La rinuncia si estende di diritto a tutti coloro che hanno commesso
il reato.