(Codice Penale-art. 124)
                              Art. 124. 
 
             (Termine per proporre la querela. Rinuncia) 
 
  Salvo che la legge disponga altrimenti, il diritto di  querela  non
puo' essere esercitato, decorsi tre mesi dal giorno della notizia del
fatto che costituisce il reato. 
 
  Il diritto di querela non puo' essere esercitato  se  vi  e'  stata
rinuncia espressa o tacita da parte  di  colui  al  quale  ne  spetta
l'esercizio. 
 
  Vi e' rinuncia tacita, quando chi ha facolta' di  proporre  querela
ha compiuto fatti incompatibili con la volonta' di querelarsi. 
 
  La rinuncia si estende di diritto a tutti coloro che hanno commesso
il reato.