Art. 100 (Decisioni che ammettono o escludono la parte civile) L'ordinanza che respinge la costituzione di parte civile non pregiudica il successivo esercizio dell'azione in giudizio civile. L'ammissione della parte civile non pregiudica la decisione del giudice penale sul diritto della parte stessa ad ottenere le restituzioni e il risarcimento del danno. Se in qualunque stato e grado del procedimento la costituzione della parte civile viene dichiarata nulla, rimangono tuttavia validi gli atti dell'istruzione e del giudizio penale. Per quanto riguarda le spese e i danni che l'intervento della parte civile abbia cagionato all'imputato e al responsabile civile, si applicano le disposizioni dell'ultimo capoverso dell'articolo 103.