(Codice di procedura penale-art. 100)
 
                              Art. 100 
 
        (Decisioni che ammettono o escludono la parte civile) 
 
  L'ordinanza che  respinge  la  costituzione  di  parte  civile  non
pregiudica il successivo esercizio dell'azione in giudizio civile. 
 
  L'ammissione della parte civile non  pregiudica  la  decisione  del
giudice  penale  sul  diritto  della  parte  stessa  ad  ottenere  le
restituzioni e il risarcimento del danno. 
 
  Se in qualunque stato e  grado  del  procedimento  la  costituzione
della parte civile viene dichiarata nulla, rimangono tuttavia  validi
gli atti dell'istruzione e del giudizio penale. 
 
  Per quanto riguarda le spese e i danni che l'intervento della parte
civile abbia cagionato all'imputato  e  al  responsabile  civile,  si
applicano le disposizioni dell'ultimo capoverso dell'articolo 103.