Art. 101 (Revoca espressa della costituzione di parte civile) La costituzione della parte civile puo' essere revocata in ogni stato e grado del procedimento con le forme stabilite nella prima parte dell'articolo 93 e nella prima parte dell'articolo 94. La dichiarazione di revoca fatta prima del dibattimento produce effetto anche se non e' notificata al pubblico ministero, all'imputato e al responsabile civile, ma chi ha revocato la costituzione rimane obbligato per le spese degli atti compiuti in conseguenza della mancata notificazione.