(Codice di procedura penale-art. 101)
 
                              Art. 101 
 
        (Revoca espressa della costituzione di parte civile) 
 
  La costituzione della parte civile puo'  essere  revocata  in  ogni
stato e grado del procedimento con le  forme  stabilite  nella  prima
parte dell'articolo 93 e nella prima parte dell'articolo 94. 
 
  La dichiarazione di revoca fatta  prima  del  dibattimento  produce
effetto  anche  se  non  e'   notificata   al   pubblico   ministero,
all'imputato  e  al  responsabile  civile,  ma  chi  ha  revocato  la
costituzione rimane obbligato per le spese  degli  atti  compiuti  in
conseguenza della mancata notificazione.