(Codice di procedura penale-art. 102)
 
                              Art. 102 
 
 (Casi in cui la costituzione di parte civile si considera revocata) 
 
  Se la parte civile, citata per il dibattimento di primo grado,  non
compare per qualsiasi motivo nel corso del dibattimento stesso  o  si
allontana dall'udienza senza aver presentato nel  momento  prescritto
le sue conclusioni, la costituzione  di  parte  civile  si  considera
revocata, salva quando ne e' il caso  l'applicazione  delle  sanzioni
stabilite dalla legge contro i testimoni non comparsi. 
 
  La mancata comparizione o l'allontanamento della parte  civile  non
puo' mai determinare il rinvio del dibattimento.