Art. 102 (Casi in cui la costituzione di parte civile si considera revocata) Se la parte civile, citata per il dibattimento di primo grado, non compare per qualsiasi motivo nel corso del dibattimento stesso o si allontana dall'udienza senza aver presentato nel momento prescritto le sue conclusioni, la costituzione di parte civile si considera revocata, salva quando ne e' il caso l'applicazione delle sanzioni stabilite dalla legge contro i testimoni non comparsi. La mancata comparizione o l'allontanamento della parte civile non puo' mai determinare il rinvio del dibattimento.