(Codice di procedura penale-art. 103)
 
                              Art. 103 
 
      (Effetti della revoca della costituzione di parte civile) 
 
  La parte civile che ha revocato espressamente la  sua  costituzione
non puo' proporre azione in sede  civile  neppure  per  la  rifusione
delle spese, salvo che ne abbia fatto espressa riserva  nell'atto  di
revocazione. 
 
  La parte civile la cui costituzione deve  considerarsi  revocata  a
norma dell'articolo 102 conserva il diritto di proporre la sua azione
in sede civile. 
 
  Avvenuta la revoca della costituzione  a  norma  dei  due  articoli
precedenti, il giudice penale non puo' conoscere delle  spese  e  dei
danni che l'intervento della parte civile ha cagionato all'imputato e
al  responsabile  civile.  L'azione  relativa  puo'  essere  proposta
davanti al giudice civile.