Art. 103 (Effetti della revoca della costituzione di parte civile) La parte civile che ha revocato espressamente la sua costituzione non puo' proporre azione in sede civile neppure per la rifusione delle spese, salvo che ne abbia fatto espressa riserva nell'atto di revocazione. La parte civile la cui costituzione deve considerarsi revocata a norma dell'articolo 102 conserva il diritto di proporre la sua azione in sede civile. Avvenuta la revoca della costituzione a norma dei due articoli precedenti, il giudice penale non puo' conoscere delle spese e dei danni che l'intervento della parte civile ha cagionato all'imputato e al responsabile civile. L'azione relativa puo' essere proposta davanti al giudice civile.