(Codice di procedura penale-art. 105)
 
                              Art. 105 
 
(Esercizio  dell'azione  civile  da  parte  del  pubblico   ministero
                     nell'interesse di incapaci) 
 
  L'azione civile nel procedimento penale puo' essere esercitata  dal
pubblico ministero nell'interesse del danneggiato, quando  questi  e'
incapace per infermita' di mente o per eta' minore di  far  valere  i
propri diritti e non vi e' chi lo rappresenti.