Art. 105 (Esercizio dell'azione civile da parte del pubblico ministero nell'interesse di incapaci) L'azione civile nel procedimento penale puo' essere esercitata dal pubblico ministero nell'interesse del danneggiato, quando questi e' incapace per infermita' di mente o per eta' minore di far valere i propri diritti e non vi e' chi lo rappresenti.