(Codice di procedura penale-art. 91)
 
                               Art. 91 
 
                (Diritto di costituirsi parte civile) 
 
  Chi ha diritto  di  esercitare  l'azione  civile  nel  procedimento
penale puo' costituirsi parte civile. 
 
  Le persone che non hanno il libero esercizio dei loro  diritti  non
possono  costituirsi  parte  civile,  se  non   sono   rappresentate,
autorizzate od assistite nelle forme prescritte per l'esercizio delle
azioni civili.