Art. 91 (Diritto di costituirsi parte civile) Chi ha diritto di esercitare l'azione civile nel procedimento penale puo' costituirsi parte civile. Le persone che non hanno il libero esercizio dei loro diritti non possono costituirsi parte civile, se non sono rappresentate, autorizzate od assistite nelle forme prescritte per l'esercizio delle azioni civili.