(Codice di procedura penale-art. 93)
 
                               Art. 93 
 
             (Dichiarazione costitutiva di parte civile) 
 
  Chi intende  costituirsi  parte  civile  deve  farne  dichiarazione
personalmente o per mezzo di procuratore speciale. 
 
  La dichiarazione puo' essere fatta nel procedimento di primo  grado
fino a che non siano compiute per la prima  volta  le  formalita'  di
apertura del dibattimento. 
 
  L'ammissione della parte civile dopo trascorso tale  termine  rende
nulla la sentenza nella parte in cui pronuncia sull'azione civile.