Art. 93 (Dichiarazione costitutiva di parte civile) Chi intende costituirsi parte civile deve farne dichiarazione personalmente o per mezzo di procuratore speciale. La dichiarazione puo' essere fatta nel procedimento di primo grado fino a che non siano compiute per la prima volta le formalita' di apertura del dibattimento. L'ammissione della parte civile dopo trascorso tale termine rende nulla la sentenza nella parte in cui pronuncia sull'azione civile.