(Codice di procedura penale-art. 94)
 
                               Art. 94 
 
           (Formalita' della costituzione di parte civile) 
 
  La dichiarazione prescritta nell'articolo precedente se fatta prima
del  dibattimento  deve  essere   presentata   per   iscritto   nella
cancelleria della corte o del tribunale ove e' in corso  l'istruzione
formale. Nei procedimenti con istruzione  sommaria  e  in  quelli  di
competenza  del  pretore  la  dichiarazione   e'   presentata   nella
cancelleria del giudice competente per il giudizio. La  dichiarazione
se e' fatta nel dibattimento e' ricevuta dal cancelliere che  assiste
all'udienza con atto separato da unirsi al processo verbale. 
 
  La  dichiarazione  deve  contenere  a  pena  d'inammissibilita'  le
generalita'  di  chi  si  costituisce  parte  civile,  l'elezione  di
domicilio nel Comune dove e' in corso  l'istruzione  o  il  giudizio,
l'indicazione del procedimento nel quale ha luogo la  costituzione  e
l'esposizione sommaria dei motivi che la giustificano.