Art. 94 (Formalita' della costituzione di parte civile) La dichiarazione prescritta nell'articolo precedente se fatta prima del dibattimento deve essere presentata per iscritto nella cancelleria della corte o del tribunale ove e' in corso l'istruzione formale. Nei procedimenti con istruzione sommaria e in quelli di competenza del pretore la dichiarazione e' presentata nella cancelleria del giudice competente per il giudizio. La dichiarazione se e' fatta nel dibattimento e' ricevuta dal cancelliere che assiste all'udienza con atto separato da unirsi al processo verbale. La dichiarazione deve contenere a pena d'inammissibilita' le generalita' di chi si costituisce parte civile, l'elezione di domicilio nel Comune dove e' in corso l'istruzione o il giudizio, l'indicazione del procedimento nel quale ha luogo la costituzione e l'esposizione sommaria dei motivi che la giustificano.