(Codice di procedura penale-art. 95)
 
                               Art. 95 
 
        (Notificazioni da farsi eseguire dalla parte civile) 
 
  La dichiarazione di costituzione della parte civile  e  le  istanze
successive di questa devono prima del dibattimento essere  notificate
a cura della parte stessa al pubblico ministero e all'imputato. 
 
  Le  istanze  proposte  dopo  la  citazione   o   l'intervento   del
responsabile civile devono prima del dibattimento  essere  notificate
anche al responsabile civile. 
 
  La costituzione e le istanze sopra indicate producono  effetto  dal
giorno nel quale venne eseguita l'ultima notificazione.