Art. 95 (Notificazioni da farsi eseguire dalla parte civile) La dichiarazione di costituzione della parte civile e le istanze successive di questa devono prima del dibattimento essere notificate a cura della parte stessa al pubblico ministero e all'imputato. Le istanze proposte dopo la citazione o l'intervento del responsabile civile devono prima del dibattimento essere notificate anche al responsabile civile. La costituzione e le istanze sopra indicate producono effetto dal giorno nel quale venne eseguita l'ultima notificazione.