(Codice di procedura penale-art. 96)
 
                               Art. 96 
 
                   (Difensore della parte civile) 
 
  Alla parte civile ammessa al  patrocinio  gratuito  che  ne  faccia
domanda il giudice istruttore, il pretore ovvero il presidente  della
corte o del tribunale, davanti a cui e' in corso  l'istruzione  o  il
giudizio, nomina un difensore. 
 
  Il patrocinio gratuito non puo' esser conceduto alla  parte  civile
che abbia un difensore di fiducia e se e' stato conceduto deve essere
revocato.