Art. 96 (Difensore della parte civile) Alla parte civile ammessa al patrocinio gratuito che ne faccia domanda il giudice istruttore, il pretore ovvero il presidente della corte o del tribunale, davanti a cui e' in corso l'istruzione o il giudizio, nomina un difensore. Il patrocinio gratuito non puo' esser conceduto alla parte civile che abbia un difensore di fiducia e se e' stato conceduto deve essere revocato.