Art. 97 (Opposizione alla costituzione della parte civile nell'istruzione formale) Durante l'istruzione formale, contro la costituzione della parte civile puo' essere fatta opposizione dal pubblico ministero o dall'imputato nel termine di tre giorni da quello in cui la costituzione di parte civile fu notificata all'opponente. L'opposizione puo' essere fatta anche dal responsabile civile nel termine di tre giorni da quello in cui egli e' stato citato od e' intervenuto. La dichiarazione d'opposizione deve essere motivata ed e' presentata per iscritto nella cancelleria dell'ufficio giudiziario presso il quale e' in corso l'istruzione. Nel termine di tre giorni dalla presentazione della dichiarazione l'atto deve essere notificato a cura dell'opponente alla parte civile la quale puo' presentare le sue deduzioni in egual termine successivo. I termini predetti sono stabiliti a pena di decadenza. Il giudice decide senza ritardo con ordinanza, salvo che ritenga di differire la decisione ad un altro momento dell'istruzione. Quando per il tempo in cui e' proposta l'opposizione la decisione su di essa ritarderebbe la chiusura della istruzione, si provvede nel dibattimento. Contro la costituzione della parte civile ammessa durante l'istruzione non puo' essere fatta opposizione nel dibattimento. La costituzione della parte civile respinta durante l'istruzione non puo' essere riproposta nel dibattimento.