(Codice di procedura penale-art. 97)
 
                               Art. 97 
 
(Opposizione alla costituzione  della  parte  civile  nell'istruzione
                              formale) 
 
  Durante l'istruzione formale, contro la  costituzione  della  parte
civile  puo'  essere  fatta  opposizione  dal  pubblico  ministero  o
dall'imputato  nel  termine  di  tre  giorni  da  quello  in  cui  la
costituzione   di   parte   civile   fu   notificata   all'opponente.
L'opposizione puo' essere fatta anche  dal  responsabile  civile  nel
termine di tre giorni da quello in cui egli e'  stato  citato  od  e'
intervenuto. 
 
  La  dichiarazione  d'opposizione  deve  essere   motivata   ed   e'
presentata per iscritto nella  cancelleria  dell'ufficio  giudiziario
presso il quale e' in corso l'istruzione. Nel termine di  tre  giorni
dalla presentazione della dichiarazione l'atto deve essere notificato
a cura dell'opponente alla parte civile la quale puo'  presentare  le
sue deduzioni in egual termine successivo. 
 
  I termini predetti sono stabiliti a pena di decadenza. 
 
  Il giudice decide senza ritardo con ordinanza, salvo che ritenga di
differire la decisione ad un altro momento dell'istruzione. 
 
  Quando per il tempo in cui e' proposta l'opposizione  la  decisione
su di essa ritarderebbe la chiusura della istruzione, si provvede nel
dibattimento. 
 
  Contro  la  costituzione  della  parte   civile   ammessa   durante
l'istruzione non puo' essere fatta opposizione nel dibattimento. 
 
  La costituzione della parte civile  respinta  durante  l'istruzione
non puo' essere riproposta nel dibattimento.