(Codice di procedura penale-art. 99)
 
                               Art. 99 
 
      (Potere del giudice per l'esclusione della parte civile) 
 
  La  costituzione   di   parte   civile   puo'   essere   dichiarata
inammissibile dal giudice anche d'ufficio con ordinanza in  qualsiasi
stato del  procedimento  di  primo  grado,  prima  dell'inizio  della
discussione finale nel dibattimento.