(Testo Unico-art. 86)
 
                              Art. 86. 
 
  Alle liquidazioni per supplemento di congrua definitive, e a quelle
non definitive per le quali sia gia' intervenuto al 30  gennaio  1926
il decreto di approvazione registrato dalla  Corte  dei  conti,  sono
applicabili le disposizioni di cui agli articoli seguenti.