(Testo Unico-art. 88)
 
                              Art. 88. 
 
 
         Art. 9 e 11 R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 13. 
 
  A decorrere dal 1° luglio 1925, l'importo  dell'onere  per  i  vice
parroci, cappellani o coadiutori resta determinato a norma  dell'art.
17: 
    a)  nella  somma  anteriormente  ammessa  fra  le  spese  con  la
liquidazione del supplemento di congrua, aumentata di due  terzi,  se
detto onere sia ad esclusivo carico del titolare; 
    b) in una somma da ammettersi fra  le  spese,  agli  effetti  del
supplemento di congrua, corrispondente ai due terzi del reddito netto
e degli assegni goduti dal vice parroco, cappellano, o coadiutore, se
questi abbia beneficio proprio, o sia a carico di altri  enti,  o  di
privati; 
    c) nella somma gia' ammessa fra le spese con la liquidazione  del
supplemento di congrua,  aumentata  dei  due  terzi  del  complessivo
ammontare della spesa stessa e del reddito e assegni predetti, quando
il vice parroco, cappellano, o coadiutore sia solo in parte a  carico
del titolare, perche' provvisto di beneficio proprio, o perche' anche
a carico di altri enti, o di privati. 
  In applicazione delle norme suddette, il  limite  di  congrua  puo'
essere ecceduto  a'  termini  dell'articolo  75,  se  l'investito  lo
richieda, subordinatamente pero' ai  risultati  della  revisione  del
reddito beneficiario, ai sensi dell'articolo 78.