Art. 88. Art. 9 e 11 R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 13. A decorrere dal 1° luglio 1925, l'importo dell'onere per i vice parroci, cappellani o coadiutori resta determinato a norma dell'art. 17: a) nella somma anteriormente ammessa fra le spese con la liquidazione del supplemento di congrua, aumentata di due terzi, se detto onere sia ad esclusivo carico del titolare; b) in una somma da ammettersi fra le spese, agli effetti del supplemento di congrua, corrispondente ai due terzi del reddito netto e degli assegni goduti dal vice parroco, cappellano, o coadiutore, se questi abbia beneficio proprio, o sia a carico di altri enti, o di privati; c) nella somma gia' ammessa fra le spese con la liquidazione del supplemento di congrua, aumentata dei due terzi del complessivo ammontare della spesa stessa e del reddito e assegni predetti, quando il vice parroco, cappellano, o coadiutore sia solo in parte a carico del titolare, perche' provvisto di beneficio proprio, o perche' anche a carico di altri enti, o di privati. In applicazione delle norme suddette, il limite di congrua puo' essere ecceduto a' termini dell'articolo 75, se l'investito lo richieda, subordinatamente pero' ai risultati della revisione del reddito beneficiario, ai sensi dell'articolo 78.