(Testo Unico-art. 90)
 
                              Art. 90. 
 
 
Art. 10 R. decreto 28 febbraio 1924, n. 354. Art. 31 R. decreto-legge
                       7 gennaio 1926, n. 13. 
 
  Restano  fermi  in  confronto  soltanto  degli  attuali   investiti
nell'ammontare gia' liquidato, salva l'applicazione dell'articolo 76,
gli assegni dipendenti da liquidazioni divenute definitive, anche  se
eccedenti  la  somma  rispettivamente  stabilita  come  limite  della
congrua  per  causa  diversa  dall'ammissione  della  spesa  per   il
coadiutore. 
  La relativa eccedenza sara' tuttavia assorbita in caso di eventuali
aumenti dell'assegno supplementare.