Art. 90. Art. 10 R. decreto 28 febbraio 1924, n. 354. Art. 31 R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 13. Restano fermi in confronto soltanto degli attuali investiti nell'ammontare gia' liquidato, salva l'applicazione dell'articolo 76, gli assegni dipendenti da liquidazioni divenute definitive, anche se eccedenti la somma rispettivamente stabilita come limite della congrua per causa diversa dall'ammissione della spesa per il coadiutore. La relativa eccedenza sara' tuttavia assorbita in caso di eventuali aumenti dell'assegno supplementare.