(Testo Unico-art. 91)
 
                              Art. 91. 
 
 
Art. 1 R. decreto-legge 4 settembre 1924, n. 1415. Art. 26  Legge  27
                        maggio 1929, n. 848. 
 
  L'eliminazione dal passivo della tassa di mano-morta in conseguenza
dell'esenzione disposta  dagli  articoli  6  e  40  del  testo  unico
approvato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3271, e della quota  di
concorso, non piu' dovuta dal 1° luglio  1929,  viene  effettuata  in
occasione  di  nuova  intestazione  degli  assegni,  e  nel  caso  di
revisione parziale o totale della liquidazione.