(Testo Unico-art. 92)
 
                              Art. 92. 
 
  Se l'investito di un beneficio provvisto di supplemento di  congrua
abbia perduto il diritto di  riscuotere  le  decime  sacramentali,  e
queste non siano state integralmente sostituite dagli assegni di  cui
all'art.  60,  gli   viene   concesso   un   corrispondente   aumento
dell'assegno supplementare.