(Testo Unico-art. 93)
 
                              Art. 93. 
 
  Le liquidazioni per spese di  culto  per  le  quali  alla  data  di
entrata in vigore  della  presente  legge  sia  gia'  intervenuto  il
decreto di approvazione registrato dalla Corte  dei  conti,  potranno
essere modificate al verificarsi delle condizioni di  cui  all'ultimo
comma dell'art. 25.