(Regolamento-art. 47)
 
                              Art. 47. 
 
  Agli  effetti  dell'applicazione  dell'art.  88  del  testo  unico,
l'investito deve esibire una dichiarazione  personale  dell'Ordinario
diocesano o del Vicario generale, la quale attesti che dalla data  in
cui fu  eseguita  la  liquidazione  del  supplemento  di  congrua  ha
continuato  senza  interruzione  ad  esistere  il  coadiutore   nella
parrocchia o vicaria, indicando chi attualmente rivesta tale  carica,
se sia retribuito anche da altri enti ed in quale misura, e se  abbia
un beneficio proprio, con la indicazione, in quest'ultimo  caso,  del
relativo reddito netto. 
 
  Qualora  invece  vi  sia  stata   interruzione   nell'ufficio,   la
dichiarazione suddetta dovra'  contenere  anche  l'indicazione  della
durata e dei motivi della vacanza.