Art. 47. Agli effetti dell'applicazione dell'art. 88 del testo unico, l'investito deve esibire una dichiarazione personale dell'Ordinario diocesano o del Vicario generale, la quale attesti che dalla data in cui fu eseguita la liquidazione del supplemento di congrua ha continuato senza interruzione ad esistere il coadiutore nella parrocchia o vicaria, indicando chi attualmente rivesta tale carica, se sia retribuito anche da altri enti ed in quale misura, e se abbia un beneficio proprio, con la indicazione, in quest'ultimo caso, del relativo reddito netto. Qualora invece vi sia stata interruzione nell'ufficio, la dichiarazione suddetta dovra' contenere anche l'indicazione della durata e dei motivi della vacanza.