Art. 48. Per ottenere la modificazione delle liquidazioni di congrua in dipendenza dell'effettiva cessazione della riscossione delle decime sacramentali, i nuovi investiti devono farne domanda all'amministrazione del Fondo per il culto, corredandola di un certificato personale del Vescovo o del Vicario generale, confermato dall'Ufficio per gli affari di culto, comprovante la natura sacramentale delle decime. Ove detta domanda venga accolta, nella conseguente nuova liquidazione devono essere eliminati l'importo delle decime e le relative passivita'.