(Regolamento-art. 48)
 
                              Art. 48. 
 
  Per ottenere la modificazione  delle  liquidazioni  di  congrua  in
dipendenza dell'effettiva cessazione della riscossione  delle  decime
sacramentali,   i    nuovi    investiti    devono    farne    domanda
all'amministrazione del  Fondo  per  il  culto,  corredandola  di  un
certificato personale del Vescovo o del Vicario generale,  confermato
dall'Ufficio  per  gli  affari  di  culto,  comprovante   la   natura
sacramentale delle decime. 
 
  Ove  detta  domanda  venga   accolta,   nella   conseguente   nuova
liquidazione devono essere eliminati  l'importo  delle  decime  e  le
relative passivita'.