(Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 81)
 
                              Art. 81. 
 
                        (Art. 79 T. U. 1926). 
 
  L'autorita' di pubblica sicurezza deve assistere per mezzo dei suoi
ufficiali o agenti ad ogni rappresentazione, dal principio alla fine,
per vigilare nell'interesse dell'ordine,  della  sicurezza  pubblica,
della morale e del  buon  costume.  Essa  ha  diritto,  a  spese  del
concessionario, ad un palco, o, in mancanza di palchi,  ad  un  posto
distinto, dal quale possa attendere agevolmente  all'esercizio  delle
sue funzioni.