(Testo-art. 75)
 
                              Art. 75. 
 
 
          (R. decreto-legge 4 aprile 1929, n. 927, art. 4). 
 
  Il podesta' nomina, annualmente, una Commissione con rappresentanza
dei produttori, dei commissionari e dei rivenditori, per  dar  parere
sugli argomenti concernenti l'ordinamento del mercato che il podesta'
medesimo intenda di sottoporre al suo esame.