Art. 75. (R. decreto-legge 4 aprile 1929, n. 927, art. 4). Il podesta' nomina, annualmente, una Commissione con rappresentanza dei produttori, dei commissionari e dei rivenditori, per dar parere sugli argomenti concernenti l'ordinamento del mercato che il podesta' medesimo intenda di sottoporre al suo esame.