(Testo-art. 78)
 
                              Art. 78. 
 
 
          (R. decreto-legge 4 aprile 1929, n. 927, art. 7). 
 
  I commissionari sono tenuti a versare una cauzione entro  i  limiti
da L. 2000 a L. 25.000. 
  La cauzione  s'intende  prestata  a  garanzia  degli  obblighi  del
commissionario e del pagamento delle eventuali penalita'.