(Testo-art. 79)
 
                              Art. 79. 
 
 
          (R. decreto-legge 4 aprile 1929, n. 927, art. 8). 
 
  Per sopperire  alle  spese  dei  servizi  di  mercato  puo'  essere
imposto: 
a) il pagamento di un diritto d'asta, non superiore all'uno  e  mezzo
   per cento del prezzo di  deliberazione,  a  carico  di  chi  venda
   direttamente i propri prodotti; 
b) il pagamento di un diritto di mercato,  non  superiore  all'uno  e
   mezzo per cento del prezzo suddetto,  a  carico  di  chi  venda  i
   propri  prodotti,  tanto  direttamente,  quanto   per   mezzo   di
   commissionari; 
  c) un diritto di posteggio a carico dei commissionari.