Art. 79. (R. decreto-legge 4 aprile 1929, n. 927, art. 8). Per sopperire alle spese dei servizi di mercato puo' essere imposto: a) il pagamento di un diritto d'asta, non superiore all'uno e mezzo per cento del prezzo di deliberazione, a carico di chi venda direttamente i propri prodotti; b) il pagamento di un diritto di mercato, non superiore all'uno e mezzo per cento del prezzo suddetto, a carico di chi venda i propri prodotti, tanto direttamente, quanto per mezzo di commissionari; c) un diritto di posteggio a carico dei commissionari.