Art. 58. (Art. 69, commi 2° a 5°, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 14, comma 2°, R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2105 - Art. 15, commi 2° a ultimo, R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135 - Art. 11, comma 2°, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176 - Art. 8, comma 2°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227). L'anno finanziario per le Universita' e gli Istituti superiori decorre dal 1° novembre al 31 ottobre dell'anno successivo. Il Consiglio di amministrazione delibera sul bilancio preventivo nel mese di giugno. Il Consiglio di amministrazione provvede agli stanziamenti per le spese di personale e di materiale sia generali dell'Universita' o Istituto superiore, sia inerenti al funzionamento delle Facolta' e Scuole dei singoli Istituti scientifici, su proposta del senato accademico, udite le Facolta' e Scuole che costituiscono l'Universita' o l'Istituto, ovvero del Consiglio di Facolta' per le Universita' o Istituti costituiti di una sola Facolta'. Il bilancio preventivo deve avere un fondo di riserva per provvedere ai bisogni che possono manifestarsi dopo l'approvazione di esso. Il Consiglio di amministrazione delibera, sul rendiconto consuntivo nel mese di dicembre. Le aziende agrarie, i laboratori di chimica agraria e le altre aziende annesse agli Istituti superiori agrari e di medicina veterinaria hanno gestione distinta da quella dell'istituito. Gli utili netti delle aziende agrarie, dopo eseguiti i miglioramenti fondiari e agrari, saranno iscritti nella parte attiva del bilancio dei singoli Istituti come entrate straordinarie.