(Testo unico-art. 58)
                              Art. 58. 
 
(Art. 69, commi 2° a 5°, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art.
14, comma 2°, R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2105  -  Art.  15,
commi 2° a ultimo, R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135  -  Art.
11, comma 2°, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176 - Art. 8, comma
           2°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227). 
 
  L'anno finanziario per le  Universita'  e  gli  Istituti  superiori
decorre dal 1° novembre al 31 ottobre dell'anno successivo. 
  Il Consiglio di amministrazione delibera  sul  bilancio  preventivo
nel mese di giugno. 
  Il Consiglio di amministrazione provvede agli stanziamenti  per  le
spese di personale e di materiale  sia  generali  dell'Universita'  o
Istituto superiore, sia inerenti al funzionamento  delle  Facolta'  e
Scuole dei singoli  Istituti  scientifici,  su  proposta  del  senato
accademico,  udite   le   Facolta'   e   Scuole   che   costituiscono
l'Universita' o l'Istituto, ovvero del Consiglio di Facolta'  per  le
Universita' o Istituti costituiti di una sola Facolta'. 
  Il  bilancio  preventivo  deve  avere  un  fondo  di  riserva   per
provvedere ai bisogni che possono manifestarsi dopo l'approvazione di
esso. 
  Il Consiglio di amministrazione delibera, sul rendiconto consuntivo
nel mese di dicembre. 
  Le aziende agrarie, i laboratori di  chimica  agraria  e  le  altre
aziende  annesse  agli  Istituti  superiori  agrari  e  di   medicina
veterinaria hanno gestione distinta da quella dell'istituito. 
  Gli  utili  netti  delle   aziende   agrarie,   dopo   eseguiti   i
miglioramenti fondiari e agrari, saranno iscritti nella parte  attiva
del bilancio dei singoli Istituti come entrate straordinarie.