(Testo unico-art. 59)
                              Art. 59. 
 
(Art. 10 R. decreto-legge  3  luglio  1930,  n.  1176  -  Art.  6  R.
               decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227). 
 
  Il bilancio preventivo delle Regie Universita' e dei Regi  Istituti
superiori   non   e'   soggetto   all'approvazione   del    Ministero
dell'educazione nazionale, al quale sara', inviato per conoscenza  un
mese prima dell'inizio dell'esercizio finanziario. 
  Il rendiconto consuntivo e i conti di tutte  le  gestioni  speciali
sono  dal  presidente  del  Consiglio  di  amministrazione  trasmessi
direttamente alla Corte dei conti per  l'esame  amministrativo  e  la
dichiarazione di regolarita'. 
  Copie del rendiconto consuntivo e dei conti speciali predetti  sono
trasmesse al Ministero dell'educazione nazionale per conoscenza.