Art. 211. Ai fini della legge 12 gennaio 1933, n. 141, la concessione di grandi derivazioni per produzione di energia, a norma della presente legge, ha luogo previo consenso del Ministro delle corporazioni. Sono sottoposti ad autorizzazione governativa i nuovi impianti termici per la produzione di energia elettrica destinata alla distribuzione, nonche' l'ampliamento degli impianti termici esistenti destinati allo stesso scopo. L'autorizzazione e' data dal Ministro delle corporazioni di concerto col Ministro dei lavori pubblici. L'autorizzazione delle linee di trasmissione e di distribuzione dell'energia elettrica comunque prodotta e' data dalle autorita' competenti a norma della presente legge, previo consenso del Ministro delle corporazioni. Sono esonerate da tale consenso le linee elettriche di cui al primo comma dall'articolo 129.