(Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 211)
                              Art. 211. 
 
  Ai fini della legge 12 gennaio 1933,  n.  141,  la  concessione  di
grandi derivazioni per produzione di energia, a norma della  presente
legge, ha luogo previo consenso del Ministro delle corporazioni. 
 
  Sono sottoposti ad  autorizzazione  governativa  i  nuovi  impianti
termici  per  la  produzione  di  energia  elettrica  destinata  alla
distribuzione, nonche' l'ampliamento degli impianti termici esistenti
destinati allo stesso scopo. L'autorizzazione e'  data  dal  Ministro
delle corporazioni di concerto col Ministro dei lavori pubblici. 
 
  L'autorizzazione delle linee di  trasmissione  e  di  distribuzione
dell'energia elettrica comunque  prodotta  e'  data  dalle  autorita'
competenti a norma della presente legge, previo consenso del Ministro
delle corporazioni. 
 
  Sono esonerate da tale consenso le linee elettriche di cui al primo
comma dall'articolo 129.