Art. 212. I termini di decorrenza dei canoni demaniali originariamente stabiliti negli atti di concessione delle grandi derivazioni per produzione di energia, accordate anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, possono essere prorogati entro il limite di cinque anni dalla scadenza dei termini medesimi, ma non oltre cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, correlativamente alla proroga che sia stata o venga concessa ai termini assegnati per la ultimazione dei lavori. La proroga dei termini di decorrenza del canone, in relazione alla proroga dei termini di ultimazione dei lavori che sia stata gia' concessa dal Ministro dei lavori pubblici, e' accordata, su richiesta degli interessati, con decreto del Ministro delle finanze. Successivamente la proroga dei termini di ultimazione di lavori, che importi anche correlativa proroga alla decorrenza del canone, e' accordata con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto col Ministro delle finanze.