(Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 212)
                              Art. 212. 
 
  I  termini  di  decorrenza  dei  canoni  demaniali  originariamente
stabiliti negli atti di  concessione  delle  grandi  derivazioni  per
produzione di energia, accordate anteriormente all'entrata in  vigore
della presente legge, possono essere prorogati  entro  il  limite  di
cinque anni dalla scadenza dei termini medesimi, ma non oltre  cinque
anni dall'entrata in vigore della  presente  legge,  correlativamente
alla proroga che sia stata o venga concessa ai termini assegnati  per
la ultimazione dei lavori. 
 
  La proroga dei termini di decorrenza del canone, in relazione  alla
proroga dei termini di ultimazione dei  lavori  che  sia  stata  gia'
concessa dal Ministro dei lavori pubblici, e' accordata, su richiesta
degli interessati, con decreto del Ministro delle finanze. 
 
  Successivamente la proroga dei termini di  ultimazione  di  lavori,
che importi anche correlativa proroga alla decorrenza del canone,  e'
accordata con decreto del Ministro dei lavori pubblici,  di  concerto
col Ministro delle finanze.