(Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 213)
                              Art. 213. 
 
  L'obbligo del pagamento del canone rivive, durante  il  periodo  di
proroga, per  gli  impianti  o  le  parti  di  essi  che  entrino  in
esercizio,  anche  non  ultimati,  in  corrispondenza  alla   attuata
utilizzazione.