(Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 214)
                              Art. 214. 
 
  Qualora, all'entrata in vigore  della  presente  legge,  i  termini
originariamente assegnati per la decorrenza del pagamento del  canone
siano gia' scaduti, le rate di  canone  pagate  saranno  imputate  ai
primi pagamenti da effettuare se l'impianto verra' attuato  entro  il
nuovo termine e resteranno acquisite  all'Erario  se  la  concessione
venga  successivamente  rinunciata  o  dichiarata   decaduta,   senza
pregiudizio delle ulteriori rate eventualmente dovute dopo decorso il
termine di proroga concesso.