Art. 215. I concessionari di grandi derivazioni d'acque pubbliche per produzione di energia accordate anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, che intendono iniziare o riprendere dopo averla sospesa, la esecuzione delle opere concesse, devono chiederne autorizzazione al Ministro dei lavori pubblici, il quale provvede di concerto col Ministro delle corporazioni e sentito il Consiglio Superiore dei lavori pubblici. Qualora si disponga di rinviare l'esecuzione delle opere, ferma rimanendo la scadenza della concessione, restano sospesi tutti i termini assegnati per l'esecuzione dei lavori, nonche' l'obbligo del pagamento del canone per il corrispondente periodo di tempo. In tal caso il provvedimento e' adottato di concerto anche col Ministro delle finanze. La sospensione del pagamento del canone viene computata come proroga all'originario termine di decorrenza, nei limiti massimi indicati dal precedente art. 212 e con gli effetti previsti nell'articolo medesimo e nell'articolo 211, senza pregiudizio del diritto del concessionario di rinunciare alla concessione.