(Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 215)
                              Art. 215. 
 
  I  concessionari  di  grandi  derivazioni  d'acque  pubbliche   per
produzione di energia accordate anteriormente all'entrata  in  vigore
della presente legge, che intendono iniziare o riprendere dopo averla
sospesa,  la  esecuzione  delle  opere  concesse,  devono   chiederne
autorizzazione al Ministro dei lavori pubblici, il quale provvede  di
concerto col Ministro  delle  corporazioni  e  sentito  il  Consiglio
Superiore dei lavori pubblici. 
 
  Qualora si disponga di rinviare  l'esecuzione  delle  opere,  ferma
rimanendo la scadenza della  concessione,  restano  sospesi  tutti  i
termini assegnati per l'esecuzione dei lavori, nonche' l'obbligo  del
pagamento del canone per il corrispondente periodo di tempo.  In  tal
caso il provvedimento e' adottato  di  concerto  anche  col  Ministro
delle finanze. 
 
  La sospensione  del  pagamento  del  canone  viene  computata  come
proroga all'originario termine  di  decorrenza,  nei  limiti  massimi
indicati  dal  precedente  art.  212  e  con  gli  effetti   previsti
nell'articolo medesimo e nell'articolo  211,  senza  pregiudizio  del
diritto del concessionario di rinunciare alla concessione.