Art. 216. E' vietato in modo assoluto lo stabilimento di molini od altri opifici natanti sulle acque pubbliche. I mulini e gli opifici natanti debbono essere gradatamente rimossi per disposizione del Ministero dei lavori pubblici e del Magistrato alle acque nel territorio di sua competenza. Ove, per quelli legittimamente esistenti, siavi luogo a pagamento di indennita', questa, in mancanza di bonario accordo, sara' determinata nei modi previsti nei comma 3 e 4 dell'art. 33 della presente legge. La determinazione definitiva dell'indennita' spetta ai Tribunali delle acque pubbliche.