(Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 216)
                              Art. 216. 
 
  E' vietato in modo assoluto lo  stabilimento  di  molini  od  altri
opifici natanti sulle acque pubbliche. 
 
  I mulini e gli opifici natanti debbono essere gradatamente  rimossi
per disposizione del Ministero dei lavori pubblici e  del  Magistrato
alle  acque  nel  territorio  di  sua  competenza.  Ove,  per  quelli
legittimamente esistenti, siavi  luogo  a  pagamento  di  indennita',
questa, in mancanza di bonario accordo, sara'  determinata  nei  modi
previsti nei comma 3 e 4 dell'art. 33 della presente legge. 
 
  La determinazione definitiva dell'indennita'  spetta  ai  Tribunali
delle acque pubbliche.